Che cose’ l’accesso civico? Il legislatore introduce la nozione di accesso civico con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela assai rafforzata da parte del decreto: e’ gratuita, non e’ oggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva puo’ essere attivato l’ ™intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ ™ufficio per i procedimenti disciplinari. L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’ ™accesso civico si puo’ esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorieta’ che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalita’: mentre il diritto di accesso sottoposto alla necessita’ di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non e’ sottoposto a limitazione alcuna, ed e’ completamente gratuito. Come presentare l’ ™istanza: utilizzare il seguente modulo e inviarlo al Responsabile della Trasparenza:

Registrodelledomandediaccessocivicoediaccessogenerale 2022

Registrodelledomandediaccessocivicoediaccessogenerale (1)

Registro delle domande di accesso civico e di accesso generale