EMERGENZA UCRAINA – INDICAZIONI PER OSPITALITA’ DEI RIFUGIATI
Alla luce delle ultime indicazioni della Prefettura di Salerno, il cittadino ucraino giunto sul territorio della Provincia di Salerno a causa del conflitto in corso:
- E’ tenuto a dare comunicazione della sua presenza, redigendo l’apposito modulo (allegato 3 – validità 90 giorni) in basso corredato da foto e fotocopia del passaporto, a mezzo pec all’indirizzo immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it;
- Colui che ospita uno o più cittadini ucraini è tenuto a darne comunicazione scritta all’Autorità Locale di P.S. (redigendo il modulo apposito, allegato 4)
L’ufficio Commercio, Servizi Sociali e Attività Produttive (secondo piano edificio Andrea Milano) è a disposizione per l’espletamento delle pratiche – tel. 0898122528 mail commercio@comune.positano.sa.it
All.3 MODELLO DICHIARAZIONE DI PRESENZA_lingua Ucraina
All.4 Dichiarazione di ospitalità
*** DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO ***
- Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.
- Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
- Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
- Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.
- Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
- Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.