AVVISO PUBBLICO OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI ANNO 2011.
Si avvisa la cittadinanza che con D.P.G.R.C. n. 130 del 17/06/2011, pubblicato sul BURC n. 39 del 27/06/2011, il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2011 disponendo per lo stesso periodo, in ragione delle citate Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’applicazione del divieto, di cui alla DGR n ° 1508 del 31/08/2007, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati. Si richiama, a tal riguardo, l’attenzione circa l’osservanza delle norme previste dal Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla legge regionale. 7 maggio 1996, n. 11, cosi come modificato dai D.P.G.R. n ° 4 84 del 14/06/2002 e n ° 387 del 16.06.2003 ed in particolare: “Art. 6 – Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio – 1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nei boschi, come individuati dall’ art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri; 2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri. 3. àˆ fatta eccezione: a. per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo; b. In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l’accensione del fuoco e l’uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree; 4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività : a. far brillare mine; b. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; c. usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio. 5. Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli. 6. In altre zone la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art. 25 della L. R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento. 7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 1 ° luglio al 30 marzo, dall’alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, puಠsospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1 ° luglio ed il 30 settembre. 8. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente; 9. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano” Art. 7 – Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d ‘artificio — 1. Nell’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio. 2. Sono altresଠvietati i fuochi d’artificio nei boschi e per una distanza di 1 km. da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio. 3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.” Fermo restando quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si ricorda che: – le violazioni all’art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art.10 commi 6, 7 e 8 della legge n.353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14; – le violazioni all’art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art. 47, comma 1, lett. b) dell’allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46. – Le violazioni del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n ° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art. 47, comma 1, lett. b) dell’allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46. Si richiama inoltre l’attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con LR 14 del 24/07/2006 e precisamente sul comma 2 bis dell’articolo 17 che recita “nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l’inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all’art. 25, comma 11.” Si richiama, infine, l’attenzione sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall’Art. 15 lettera i) del Codice della Strada.
Positano, 21 luglio 2011
IL SINDACO MICHELE DE LUCIA