AVVISO ALL’UTENZA A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1 ° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà .
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non è necessaria la autenticazione della firma.