Descrizione
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, Legge Regionale n. 16/2019 “Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l’applicazione web regionale denominata Rilevatore Turistico Regionale, presente all’interno del sito web della Regione Campania” (attualmente Piattaforma Regionale “Sinfonia Turismo SMART”).
Il conferimento dei dati statistici sulla movimentazione turistica all’Istat (che avviene telematicamente tramite gli organi regionali secondo i dettami del Regolamento UE n. 692/2011 e nel rispetto del Sistema Statistico nazionale [Sistan] istituito con Decreto Legislativo n. 322 del 06.09.1989) è, dunque, un obbligo di legge per tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio comunale, al fine di semplificare i controlli dell’offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti.
Con nota Prot. N. 0057748/2026 del 23.01.2026 (acquisita al Prot. Gen. del Comune n. 1767 del 26.01.2026) la Regione Campania - Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo - ha comunicato che - da verifiche effettuate sul portale regionale - per la maggior parte le strutture ricettive ubicate in codesto Comune non assolvono all’obbligo in oggetto di trasmettere regolarmente i dati di movimentazione turistica di propria competenza.
La mancata comunicazione dei dati di arrivi e presenze turistiche da parte delle strutture ricettive ha ripercussioni significative sulla qualità dei dati di movimentazione turistica e, nello specifico, comporta conseguenze in negativo:
- sull’assegnazione delle risorse alla Campania da parte del Ministero del Turismo a valere anche sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) per sostenere progetti ed inziative del settore turistico;
- sulla conseguente attribuzione di risorse destinate ai Comuni nell’ambito di programmi o progetti di sviluppo e promozione turistica.
In virtù di quanto esposto, si sollecitano i titolari di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi comprese le attività di locazione breve), ubicate nel Comune ad adempiere tempestivamente e regolarmente al suddetto obbligo di comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l’apposita applicazione web regionale.
In difetto, saranno, altresì, passibili di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune - quale ente competente – ai sensi della vigente normativa - ad effettuare i controlli in ordine all’adempimento dell’obbligo di conferimento dei dati.